L.R. 30 SETTEMBRE 2002, N. 16

 

“Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali.”

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 9 ottobre 2002, n. 44

 

 

ARTICOLO 1

 

(Soppressione  del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali)

 

1. Il comitato regionale di controllo istituito  ai sensi  della legge regionale  30 marzo 1992, n. 7, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

ARTICOLO 2

 

(Controlli preventivi di legittimità)

 

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università agrarie ed associazioni agrarie comunque denominate, è esercitato dalla apposita struttura della Giunta regionale, da individuare tra quelle già esistenti, con atto amministrativo della Giunta regionale.

 

 

 

ARTICOLO 3

 

(Disposizioni transitorie e finali)

 

1. Gli importi delle indennità di presenza e dei rimborsi spese stabiliti dall'art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, così come modificata ed integrata dall'art. 17 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 19, ove richiamati da leggi regionali o da atti amministrativi della Regione, continuano ad applicarsi  fino alla disciplina organica delle indennità relative alle nomine e designazioni di competenza della Regione.

 

2. Le leggi regionali 30 marzo 1992, n. 7, 5 aprile 1995, n. 23 e 19 luglio 1996, n. 19 sono abrogate.